Art. 12.
(Istituzione del centro elaborazione dati).

      1. È istituito presso il dipartimento della polizia tributaria, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 9, il centro elaborazione dati (CED), collegato con l'anagrafe tributaria e con il centro elaborazione dati della Polizia di Stato, con la finalità di raccogliere informazioni e dati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della presente legge, nonché per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
      2. Il CED provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione in archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati all'articolo 13, secondo i criteri e le norme tecniche fissati da una commissione presieduta dal dirigente preposto all'ufficio di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 9, costituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      3. I criteri e le norme tecniche fissati dalla commissione di cui al comma 2 sono resi esecutivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

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